Lo statuto


LO STATUTO

Art.1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "Polisportiva Ausonia".

Art.2 - Sede

L'Associazione ha sede in Napoli alla Via Giacomo Leopardi n°80.

Art.3 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del nuoto, pallanuoto, ginnastica pallacanestro, pallavolo, tennis, calcio e atletica, intesi come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport.
A tale scopo l'associazione potrà organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa utile per la propaganda e la diffusione delle su menzionate discipline sportive.
Conformemente alle finalità dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.
L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Nuoto, della Federazione Italiana Gioco Calcio e di tutte le altre Federazioni sportive o Enti alle quali delibererà di aderire e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti di tali Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Art.4 - Soci

L'Associazione è composta da Soci fondatori ed effettivi.
Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. Costoro sono esentati dall'impegno di versare la quota sociale ed hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.
Sono soci effettivi tutti coloro che svolgono attività sportiva all'interno dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. I soci effettivi maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali. Godono dell'elettorato passivo solo dopo due anni di ininterrotta regolare iscrizione all'Associazione.

Art.5 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti e associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività sportive e ricreative organizzate dalla Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale (a meno che la distribuzione sia imposta dalla legge). Le quote degli associati sono intrasmissibili per atto tra vivi ed è fatto divieto di rivalutazioni delle stesse.


Art.6 - Domanda di ammissione

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Tutti i soci con la presentazione della domanda di ammissione eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione.
L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di domanda di ammissione a socio, presentata da minorenne le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art.7 - Diritti dei soci

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento e ad ottenere una riduzione sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse dall'Associazione. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalla F.I.N., dalla F.I.G.C. e dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l'Associazione aderisce.

Art.8 - Decadenza dei soci

I soci cessano automaticamente di appartenere all'Associazione in caso di mancato rinnovo della adesione o per morosità protrattasi per oltre giorni 15 dalla scadenza del versamento richiesto. Inoltre la cessazione potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Art.9 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.10 - Organi

Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.

Art.11 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art.12 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i
soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea.

Art.13 - Compiti dell'Assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 28 febbraio
di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro anno sportivo, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.
L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2°comma dell'art.14.
Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo, qualora per dimissioni o per qualsiasi altro motivo esso venga a perdere anche un solo dei suoi componenti, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.
Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art. 14:
1) l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (art.16);
2) l'approvazione del regolamento interno dell'associazione e delle sue eventuali modifiche;
3) deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'associazione;
4) deliberare lo scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dall'art.29 del presente statuto.
Di ogni assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci.
Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

Art.14 - Convocazione

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.
In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell'assemblea deve avvenire esclusivamente con apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

Art.15 - Validità assembleare

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art.16 - Modifiche statuto

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dalla assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 4/5 dei soci fondatori. Per le modifiche statutarie è ammesso il voto per referendum.



Art.17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente ed il Segretario, con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e onorifico. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio dal Consiglio medesimo, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art.18 - Dimissioni

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere anche uno solo dei suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o per voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art.19 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.

Art.20 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) redigere il regolamento interno dell'associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto;
d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative;
f) redigere i regolamenti per l'attività sportiva;
g) assumere tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale, sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
h) stabilire l'importo delle quote associative annuali e fissarne le modalità di pagamento;
i) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;
j) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
k) curare l'ordinamento amministrativo e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
l) attuare le finalità previste dallo statuto;
m) provvedere al tesseramento dei soci alla F.I.N., alla F.I.G.C. o ad altre Federazioni, entro i termini fissati annualmente dalle federazioni stesse.


Art.21 - Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazione allo stesso.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'associazione.
Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Art.22 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.


Art.23 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.
Art.24 - Incompatibilità ed esclusioni

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti i Consigli Direttivi di altre società affiliate alle Federazioni Nazionali.
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
coloro che abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitto doloso;
coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art.25 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art.26 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al
fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.27 - Trasformazione

L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitale, anche per gli effetti di cui alla legge 18/02/1993, n°50.

Art.28 - Clausola Compromissoria

I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgono con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due; in mancanza di intesa sul nominativo del presidente, questi viene designato dal Comitato Regionale della Federazione di appartenenza. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.
La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione.
I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.
Art.29 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, previo parere favorevole dei 4/5 dei soci fondatori dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. Le eventuali attività, le attrezzature, i premi e quanto altro di proprietà dell'Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno devoluti ad enti affini o a enti di beneficenza o a enti di pubblica utilità (salvo eccezioni imposte dalla legge).


Art.30 - Provvedimenti disciplinari della Federazione Sportiva di appartenenza

L'associazione è tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri soci i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della Federazione Sportiva a cui ha aderito.

Art.31 - Vincolo di giustizia

L'associazione dal momento dell'affiliazione, ed i soci dal momento del tesseramento alla FIN, alla FIGC o ad altre Federazioni Sportive, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti delle stesse Federazioni.

Art.32 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto della FIN, della FIGC o delle altre Federazioni Sportive a cui l'associazione deciderà di aderire ed in difetto da essi alle norme del codice in materia di associazione.


La storia della prima società sportiva Ausonia

Uno dei fondatori F.Olia - 1905 Napoli